Rientro al lavoro dopo una lunga assenza: quando serve la visita del medico competente?

rientro al lavoro-dopo 60 giorni

Rientrare al lavoro dopo un’assenza prolungata per malattia o altri motivi di salute può richiedere una valutazione da parte del medico competente, soprattutto quando il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Un riferimento importante è la durata dell’assenza: il D.Lgs. 81/2008 considera infatti il rientro dopo più di 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute. La normativa, però, è cambiata: superare questa soglia non significa più che debba essere effettuata automaticamente una nuova visita medica.

Oggi spetta al medico competente stabilire se la visita sia necessaria per verificare che le condizioni del lavoratore siano compatibili con la mansione specifica. Se ritiene che non serva procedere con una nuova visita, deve comunque esprimere il relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Quando serve la visita del medico competente dopo una lunga assenza?

La visita può essere prevista prima della ripresa del lavoro quando un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria è stato assente per motivi di salute per oltre 60 giorni continuativi e il medico competente ritiene necessario verificare nuovamente la sua idoneità alla mansione.

Il riferimento è l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

La norma comprende tra le possibili visite quella precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, con l’obiettivo di verificare l’idoneità alla mansione.

Ci sono quindi alcuni elementi da considerare insieme:

  • l’assenza deve essere legata a motivi di salute;
  • deve essere durata per più di 60 giorni continuativi;
  • il lavoratore deve rientrare nell’ambito della sorveglianza sanitaria;
  • è il medico competente a valutare se sia necessario effettuare una nuova visita.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante perché rappresenta una modifica rispetto alla disciplina precedente.

Dopo 60 giorni di malattia la visita medica è sempre obbligatoria?

No. Il superamento dei 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute non determina più automaticamente l’obbligo di effettuare una visita prima del rientro. La necessità della visita viene valutata dal medico competente.

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha modificato l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 inserendo espressamente la condizione secondo cui la visita deve essere effettuata qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente.

La modifica ha quindi eliminato un automatismo che spesso porta ancora a ritenere che qualsiasi assenza superiore a 60 giorni debba necessariamente essere seguita da una nuova visita.

Anche il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per le assenze superiori a 60 giorni continuativi, l’obbligo della visita permane soltanto quando il medico competente la ritiene necessaria. Se invece decide che non occorre effettuare la visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La soglia dei 60 giorni rimane quindi rilevante, ma non deve essere interpretata isolatamente.

Chi decide se è necessaria la visita prima del rientro?

La valutazione sulla necessità della visita spetta al medico competente, non al datore di lavoro e neppure al lavoratore.

Il medico competente conosce infatti i rischi professionali presenti nell’azienda, il protocollo sanitario applicato e le caratteristiche della mansione. Può quindi valutare se, dopo un’assenza prolungata, sia necessario un nuovo accertamento sanitario prima della concreta ripresa dell’attività lavorativa.

La finalità non è verificare genericamente se la persona sia “guarita”, ma stabilire se le sue condizioni siano compatibili con la mansione specifica e con i relativi rischi professionali.

Il datore di lavoro deve garantire il corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa, ma non è chiamato a effettuare valutazioni cliniche né deve conoscere diagnosi o dettagli sanitari che non gli competono.

La gestione di questi aspetti rientra nell’attività del medico competente e più in generale nell’organizzazione della Medicina del Lavoro aziendale.

Cosa succede se il medico competente non ritiene necessaria una nuova visita?

Anche quando non viene effettuata materialmente una nuova visita, il medico competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

È un aspetto espressamente introdotto dalla nuova formulazione dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. La decisione di non effettuare la visita non significa quindi che il rientro dopo un’assenza superiore a 60 giorni venga ignorato dal punto di vista della sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve comunque valutare la situazione ai fini dell’idoneità del lavoratore alla mansione.

Il giudizio di idoneità rappresenta infatti uno degli elementi centrali della sorveglianza sanitaria. In base all’articolo 41, al termine degli accertamenti previsti il medico competente può formulare, a seconda del caso, un giudizio di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

La valutazione deve sempre essere riferita alla mansione specifica e ai rischi connessi all’attività concretamente svolta.

A quali lavoratori si applica la regola dei 60 giorni?

La visita prevista dall’articolo 41 dopo un’assenza superiore a 60 giorni riguarda i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Non si tratta quindi di un controllo applicabile indistintamente a qualsiasi lavoratore che rientri dopo una lunga malattia.

Su questo punto si era espresso anche il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 1/2024, precisando che la visita precedente alla ripresa del lavoro prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), riguarda i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria è prevista quando il lavoratore è esposto a determinati rischi professionali individuati dalla normativa e dalla valutazione dei rischi aziendale.

Un esempio è rappresentato, in presenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dalla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti. In altri contesti possono essere rilevanti esposizioni a rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi o altri rischi per i quali la legislazione prevede il controllo sanitario.

Per questo motivo non è sufficiente considerare soltanto la durata dell’assenza: occorre verificare anche il regime di sorveglianza sanitaria applicabile al lavoratore.

Cosa valuta il medico competente prima del rientro al lavoro?

Visita medico competente

L’obiettivo della valutazione è verificare l’idoneità alla mansione specifica, tenendo conto delle condizioni del lavoratore e dei rischi professionali collegati all’attività svolta.

Una lunga assenza può essere dovuta a situazioni molto diverse tra loro e non comporta necessariamente una riduzione della capacità di svolgere il proprio lavoro. In altri casi, invece, le condizioni di salute possono rendere opportuno verificare se siano necessarie limitazioni, prescrizioni o ulteriori accertamenti.

La valutazione deve quindi essere individuale.

Il medico competente può considerare, in funzione del caso:

  • caratteristiche e rischi della mansione;
  • durata e natura dell’assenza sotto il profilo sanitario;
  • condizioni di salute rilevanti per il lavoro svolto;
  • eventuale documentazione sanitaria disponibile;
  • esiti di precedenti accertamenti;
  • necessità di ulteriori approfondimenti correlati ai rischi professionali.

La visita di rientro non va confusa con una visita fiscale effettuata durante il periodo di malattia. Le due valutazioni hanno finalità differenti: la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 riguarda la compatibilità delle condizioni di salute con la specifica attività lavorativa.

Allo stesso modo, la conclusione del periodo di malattia non coincide automaticamente con il giudizio di idoneità previsto nell’ambito della Medicina del Lavoro.

Rientro dopo una lunga assenza: perché è importante gestire correttamente la sorveglianza sanitaria?

La valutazione al rientro non rappresenta soltanto un passaggio amministrativo. Quando prevista, serve a verificare che la ripresa della specifica mansione avvenga in condizioni compatibili con la salute e la sicurezza del lavoratore.

Per le aziende è quindi importante coordinare correttamente la gestione delle assenze prolungate con il medico competente, evitando sia di considerare automaticamente obbligatoria ogni visita dopo i 60 giorni sia, al contrario, di trascurare una situazione che deve essere sottoposta alla sua valutazione.

Studio Minoretti offre alle aziende servizi di Medicina del Lavoro, tra cui nomina del medico competente, assistenza nella valutazione dei rischi, predisposizione del programma di sorveglianza sanitaria, visite preventive e periodiche, visite su richiesta del lavoratore, controlli in occasione del cambio di mansione e valutazioni collegate alla ripresa del lavoro dopo assenze prolungate.

Medicina del Lavoro e gestione del rientro in azienda

La corretta gestione del rientro dopo un’assenza prolungata richiede di considerare la durata dell’assenza, la presenza della sorveglianza sanitaria, la mansione svolta e soprattutto la valutazione del medico competente.

La soglia dei 60 giorni continuativi resta un riferimento preciso, ma con la normativa oggi vigente non deve essere interpretata come un obbligo automatico di sottoporre il lavoratore a una nuova visita.

Studio Minoretti, con sede a Oggiono (LC), assiste le aziende nell’ambito della sorveglianza sanitaria e delle attività di Medicina del Lavoro previste dalla normativa. Per informazioni sulla gestione delle visite e degli adempimenti aziendali è possibile contattare Studio Minoretti.

FAQ sul rientro al lavoro dopo una lunga assenza

Dopo quanti giorni di assenza entra in gioco la valutazione del medico competente?

L’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 fa riferimento a un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, il medico competente valuta se sia necessario effettuare una visita prima della ripresa della mansione.

Se sono stato assente per più di 60 giorni devo obbligatoriamente fare una visita?

Non necessariamente. Dal 2024 la normativa stabilisce che la visita venga effettuata se ritenuta necessaria dal medico competente. Se il medico ritiene che non sia necessario procedere con una nuova visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

I 60 giorni devono essere consecutivi?

Sì. La norma parla espressamente di più di 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute. Periodi separati di assenza non devono quindi essere semplicemente sommati per applicare questa specifica previsione.

La visita riguarda tutti i lavoratori?

No. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la visita prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), riguarda i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro può decidere se il dipendente è idoneo a rientrare?

No. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica è di competenza del medico competente. Il datore di lavoro deve organizzare gli adempimenti previsti dalla normativa, ma non può sostituirsi al medico nelle valutazioni sanitarie.

Visita di rientro e visita fiscale sono la stessa cosa?

No. La visita fiscale è collegata alla verifica dello stato di malattia durante l’assenza. La valutazione del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008 ha invece l’obiettivo di verificare l’idoneità del lavoratore alla specifica mansione nell’ambito della sorveglianza sanitaria.