Videoterminalisti e salute: quando sono previste le visite mediche?

Videoterminalisti e salute

Lavorare ogni giorno davanti a un computer non significa automaticamente rientrare, dal punto di vista normativo, nella categoria dei lavoratori videoterminalisti.

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce una soglia precisa: è considerato videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa. Per questi lavoratori è prevista una specifica sorveglianza sanitaria.

Chi è considerato lavoratore videoterminalista?

Non conta la qualifica professionale, ma il tempo effettivamente trascorso utilizzando il videoterminale. La soglia prevista dal D.Lgs. 81/2008 è di 20 ore settimanali di utilizzo sistematico o abituale, dedotte le interruzioni.

Può quindi rientrare nella definizione un impiegato amministrativo, un progettista, un tecnico o qualsiasi altro lavoratore la cui attività comporti un uso del videoterminale con queste caratteristiche.

La normativa considera inoltre la postazione nel suo complesso: non soltanto lo schermo, ma anche tastiera, mouse, piano di lavoro, seduta e ambiente immediatamente circostante. Il datore di lavoro deve valutarne i rischi con particolare attenzione a:

  • vista e occhi;
  • postura;
  • affaticamento fisico e mentale;
  • condizioni ergonomiche;
  • caratteristiche dell’ambiente di lavoro.

Anche INAIL sottolinea che i possibili disturbi legati al lavoro al videoterminale dipendono dall’insieme della postazione e dell’ambiente, non semplicemente dalla presenza dello schermo.

Quando sono obbligatorie le visite mediche per i videoterminalisti?

Quando il lavoratore rientra nella definizione di videoterminalista prevista dalla legge, viene sottoposto alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Il controllo sanitario è previsto in particolare con riferimento a due aree:

  1. rischi per la vista e per gli occhi;
  2. rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

La sorveglianza sanitaria comprende innanzitutto una valutazione preventiva finalizzata a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione e, successivamente, visite periodiche.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre altre circostanze nelle quali può essere effettuata una visita, come il cambio di mansione o la richiesta del lavoratore quando questa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute che potrebbero peggiorare con l’attività svolta. La disciplina della sorveglianza sanitaria è stata aggiornata anche negli ultimi anni; l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende disponibile il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 aggiornato a gennaio 2026.

Ogni quanto deve fare la visita un videoterminalista?

La periodicità ordinaria è di cinque anni, ma scende a due anni per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni e per quelli dichiarati idonei con prescrizioni o limitazioni. Il medico competente può stabilire intervalli differenti quando il caso lo richiede.

La periodicità prevista dall’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 può essere riassunta così:

Situazione del lavoratorePeriodicità ordinaria
Lavoratore con meno di 50 anni, senza prescrizioni o limitazioni5 anni
Lavoratore che ha compiuto 50 anni2 anni
Lavoratore idoneo con prescrizioni o limitazioni2 anni
Situazioni particolariPeriodicità stabilita dal medico competente

In caso di inidoneità temporanea, è invece il medico competente a indicare quando effettuare la successiva visita di idoneità.

È quindi scorretto pensare che tutti i videoterminalisti debbano necessariamente effettuare una visita ogni anno: la periodicità specifica prevista per questo rischio è diversa, salvo la necessità di controlli più ravvicinati stabilita dal medico competente.

visita medica videoterminalisti

Cosa viene controllato durante la visita medica?

La visita del videoterminalista serve a verificare che le condizioni di salute siano compatibili con la mansione, con particolare attenzione alla funzione visiva e all’apparato muscolo-scheletrico. Non è semplicemente una visita per “controllare la vista”.

Il medico competente può approfondire aspetti quali:

  • eventuali disturbi visivi durante o dopo il lavoro;
  • difficoltà nella messa a fuoco o affaticamento oculare;
  • disturbi cervicali, dorsali o lombari;
  • problemi agli arti superiori;
  • caratteristiche della mansione e della postazione utilizzata;
  • eventuali condizioni individuali che richiedano particolari accorgimenti.

Contenuti e accertamenti vengono definiti dal medico competente sulla base dei rischi presenti e del protocollo sanitario adottato.

Al termine della sorveglianza sanitaria viene espresso il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può prevedere anche prescrizioni o limitazioni quando necessarie.

La visita del medico competente non deve quindi essere confusa con una normale visita oculistica: eventuali approfondimenti specialistici vengono richiesti quando risultano necessari sulla base della valutazione sanitaria.

Il lavoratore può chiedere una visita prima della scadenza?

Sì. Il lavoratore può richiedere una visita al medico competente quando ritiene che un problema di salute possa essere collegato ai rischi professionali o possa peggiorare a causa dell’attività lavorativa.

La richiesta viene valutata dal medico competente, che stabilisce se esistono i presupposti per effettuare la visita ai fini dell’idoneità alla mansione. Un lavoratore che presenta, ad esempio, disturbi visivi persistenti o problemi muscolo-scheletrici durante l’attività non deve quindi necessariamente attendere la successiva visita periodica per segnalare la situazione.

Visite mediche e prevenzione: qual è il ruolo dell’azienda?

La sorveglianza sanitaria rappresenta soltanto una parte della prevenzione. L’azienda deve innanzitutto valutare il rischio e organizzare correttamente postazione e attività lavorativa.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che vengano analizzati i rischi per vista, occhi, postura, affaticamento fisico o mentale e condizioni ergonomiche della postazione.

Anche l’organizzazione del lavoro è rilevante. In assenza di una diversa disciplina contrattuale, il lavoratore videoterminalista ha diritto a una pausa o a un cambiamento di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

La prevenzione efficace nasce quindi dall’integrazione tra:

  • corretta valutazione dei rischi;
  • organizzazione adeguata della postazione;
  • interruzioni dell’attività previste dalla normativa;
  • informazione del lavoratore;
  • sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti: non solo un adempimento

La visita periodica non serve semplicemente a rispettare una scadenza. È uno degli strumenti attraverso cui verificare nel tempo l’idoneità del lavoratore alla mansione e l’eventuale necessità di prescrizioni o misure preventive specifiche.

Per le aziende è quindi importante individuare correttamente i lavoratori che rientrano nella definizione di videoterminalista e inserirli nel programma di sorveglianza sanitaria previsto sulla base della valutazione dei rischi.

Studio Minoretti offre alle aziende assistenza nell’ambito della Medicina del Lavoro, dalla nomina del medico competente alla predisposizione del programma di sorveglianza sanitaria, fino alle visite preventive e periodiche dei lavoratori.

FAQ sulle visite mediche dei videoterminalisti

Chi lavora al computer deve sempre fare la visita medica?

No. Ai fini delle specifiche disposizioni sui videoterminali, il D.Lgs. 81/2008 considera lavoratore videoterminalista chi utilizza queste attrezzature in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste.

Dopo i 50 anni la visita deve essere fatta ogni anno?

No. La periodicità ordinaria prevista per i videoterminalisti che hanno compiuto 50 anni è biennale, salvo una diversa frequenza stabilita dal medico competente per particolari esigenze.

La visita del videoterminalista comprende sempre una visita oculistica?

Non necessariamente. La sorveglianza sanitaria presta particolare attenzione a vista e occhi, ma il protocollo e gli eventuali approfondimenti specialistici vengono definiti dal medico competente sulla base della situazione individuale e dei rischi professionali.

Se ho mal di schiena posso chiedere una visita al medico competente?

È possibile richiederla. Il medico competente deve però valutare se la richiesta è correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute che possono peggiorare a causa dell’attività lavorativa.

Chi stabilisce ogni quanto devono essere effettuati i controlli?

La legge stabilisce per i videoterminalisti una periodicità ordinaria biennale o quinquennale in base alle condizioni previste dall’art. 176. Il medico competente può comunque indicare una frequenza diversa nei casi particolari.