Rinnovo della patente di guida

È possibile rinnovare la patente di guida fino a quattro mesi prima della data di scadenza.

Nel caso di patenti di guida di categoria inferiore (A e B, quindi per motocicli, ciclomotori, ed autovetture) la nuova data di scadenza è portata per Legge alla data di nascita, nel rispetto dei tempi massimi di validità di seguito indicati, in funzione della età.

Se quindi ad esempio un soggetto, titolare di patente B, rinnova la stessa nel suo ventottesimo anno di età, la prossima scadenza verrà portata in automatico alla data del trentanovesimo compleanno, salvo eventuali riduzioni eccezionali decise dal Medico o per altre ragioni.

Nel caso di patenti di guida di categoria superiore (C e D, quindi per camion ed autobus) la nuova data di scadenza tiene conto dei tempi massimi di validità di Legge di seguito indicati, in funzione dell’età. Per queste patenti la data di scadenza non è influenzata dalla data di nascita.

Se quindi ad esempio un soggetto, titolare di patente C, rinnova la stessa nel suo ventottesimo anno di età, la prossima scadenza sarà a 5 anni esatti dalla data di rinnovo, salvo eventuali riduzioni eccezionali decise dal Medico o per altre ragioni.

È necessario che il titolare si presenti in Studio, previo appuntamento, munito di Carta di Identità, Tessera sanitaria o Codice fiscale e patente di guida da rinnovare. È possibile e facoltativo anticipare questi documenti allo Studio come da indicazioni che saranno fornite alla prenotazione. Non è necessario effettuare nessun versamento né munirsi di fotografia o fototessera. E’ da portare inoltre con sé eventuale documentazione sanitaria relativa a malattie, in atto o pregresse e, se soggetto monocolo, portatore di protesi acustica o diabetico, la specifica certificazione di Legge.

E’ possibile prendere visione delle prime disponibilità ed effettuare la propria prenotazione tramite l’apposito calendario online dello Studio costantemente aggiornato e disponibile qui.

È anche possibile prendere appuntamento telefonando al 0341.1716207 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

In alternativa è possibile chiedere di essere contattati, a tale fine, inviando una e-mail a info@studiominoretti.it o compilando il form presente in questa pagina.

È possibile consegnare in Studio o anticipare a info@studiominoretti.it una propria fotografia chiara del viso, purché sia recente e di elevata risoluzione.

La nuova patente sarà in formato tessera come da normativa europea e sarà sostituita ad ogni rinnovo.

Si deve solo attendere la consegna, tramite invio postale al domicilio indicato, della nuova patente di guida, normalmente entro 15 giorni dalla visita medica.

È solamente necessario far presente questa situazione al Medico, il quale rilascerà un permesso provvisorio alla guida, valido su tutto il territorio nazionale fino all’arrivo della nuova patente.

Avviene tramite posta a firma, con pagamento in contanti al portalettere di competenze postali specifiche per questo servizio per Euro 6,86.

È possibile segnalare al Medico tale esigenza e richiedere un differente recapito per la consegna della nuova patente. È anche possibile far recapitare direttamente in Studio la nuova patente, quando questa vi verrà recapitata lo Studio vi informerà tramite SMS in modo che possiate passare per il ritiro.

La spesa per la patente di categoria A e B è di 110,00 € , per le patenti di categoria C e D di 125,00 €. Questa spesa è omnicomprensiva, comprende infatti il costo della visita medica, i versamenti ministeriali, le competenze di segreteria e le spese postali di consegna in Studio.

In relazione al servizio complessivamente offerto, la spesa si configura come la più bassa sul mercato se confrontata con altri Operatori, pubblici e privati, della zona.

È possibile pagare in contanti, tramite assegno bancario o carte. Accettiamo il Pagobancomat e tutte la principali carte di Credito (Circuiti Maestro, Mastercard, American Express, Visa).

La scadenza della patente varia in base all’età del titolare, salvo eventuali riduzioni eccezionali decise dal Medico o determinate da condizioni speciali.

Il rinnovo per le patenti di categoria A e B (motocicli, ciclomotori ed autovetture) va effettuato:

  • ogni 10 anni fino a 50 anni d’età
  • ogni 5 anni, tra 50 e 70 anni d’età
  • ogni 3 anni tra 70 e 80 anni d’età
  • ogni 2 anni per gli ultra ottantenni.

Il rinnovo per le patenti di categoria C (camion) va effettuato:

  • ogni 5 anni fino ai 65 anni di età
  • ogni 2 anni dopo i 65 anni

Il rinnovo per le patenti di categoria D (autobus) va effettuato:

  • ogni 5 anni fino ai 60 anni di età
  • ogni anno dopo i 60 anni

Per le patenti C e D rispettivamente dopo i 65 e 60 anni è possibile ancora il rinnovo, in presenza della idoneità psicofisica, ma solo presso una Commissione Medica Locale della ATS (ex ASL), vedi di seguito.

E’ di competenza esclusiva della Commissione Medica Locale della ATS (ex ASL) la certificazione della eventuale idoneità psico-fisica alla guida per i soggetti affetti da determinate patologie (mutilazioni o minorazioni fisiche, anche se protesizzate; diabete mellito complicato e trattato con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi; diabete mellito per patenti di categoria C/D/E; gravi malattie dell’apparato cardiocircolatorio; gravi malattie del sistema nervoso centrale e periferico; epilessie, tutte, a prescindere dalla natura e della risposta alla terapia; gravi deficit visivi, da patologie oculari progressive ed invalidanti come retinopatia diabetica, glaucoma, maculopatie, diplopia, cataratta; gravi deficit uditivi con ipoacusia non correggibile con protesi acustica; insufficienza renale grave, in terapia dialitica; insufficienza d’organo, per la quale sottoposti a trapianto; sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, OSAS, di grado severo).

E’ inoltre sempre di competenza esclusiva della Commissione Medica Locale della ATS la visita medica dei soggetti ultrasessantenni con patente per trasporto di persone (over 60 anni con patenti D, D/E), dei soggetti ultrasessantacinquenni con patente per trasporto di cose (over 65 anni con patenti C, C/E), dei soggetti per i quali la Motorizzazione Civile (art. 128 del Codice della Strada, C.d.S.) o la Prefettura (artt. 186 e 187 C.d.S.) o l’Autorità giudiziaria abbia disposto la revisione della patente di guida ed infine dei soggetti affetti da gravi patologie, che facciano sorgere al Medico monocratico ex art. 119 C.d.S. dubbi circa idoneità psico-fisica e sicurezza alla guida.

Per qualsiasi esigenza o chiarimento e per prenotazioni inserisci i tuoi dati qui, Ti contatteremo al più presto!

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